STATUTO

Art. 1 – denominazione

L’associazione è denominata “Stato minimo”.

 

Art. 2 – oggetto e scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro e non esercita attività commerciale prevalente. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L’Associazione, ispirandosi alle dottrine dello Stato minimo, le quali giustificano l’intervento degli apparati pubblici in via sussidiaria rispetto alla libera iniziativa dei privati, si propone di diffondere il pensiero liberale e promuovere la cultura del liberalismo politico e del liberismo economico, mediante studi, convegni, corsi di formazione, seminari tematici, incontri internazionali, pubblicazioni su riviste e siti internet, nonché altri mezzi idonei allo scopo.

In particolare l’Associazione ha lo scopo di:

  • promuovere e diffondere la consapevolezza: a) del valore superiore della persona umana, irriducibile a strumento della politica; b) della grande capacità propulsiva e creativa della libera iniziativa privata; c) del carattere sussidiario dell’intervento dello Stato; d) dell’attitudine delle strutture associative di volontariato a creare migliori condizioni di convivenza civile e perseguire finalità sociali, in armonia con gli interessi della collettività;
  • promuovere e diffondere la cultura della libera impresa e della responsabilità individuale;
  • predisporre e realizzare attività di studio in materie politiche, economiche e amministrativo-istituzionali, di interesse nazionale, europeo e internazionale;
  • promuovere e organizzare seminari di studio, convegni, incontri tematici e corsi periodici di perfezionamento e aggiornamento della cultura liberale;
  • gestire corsi di formazione, di cultura generale, educazione civica e materie che attengono alla vita associata, alla convivenza civile, ai fondamenti della democrazia e del pluralismo politico;
  • promuovere pubblicazioni in riviste scientifiche, testate giornalistiche, stampa periodica e qualunque altra forma di divulgazione della cultura liberale;
  • predisporre e gestire siti telematici e stampa periodica;
  • predisporre e compiere studi sperimentali per proposte legislative in materie generali, giuridiche, economiche e amministrativo-istituzionali, di interesse collettivo;
  • promuovere collaborazioni con università, fondazioni, associazioni culturali, organi e strutture associative, in campo nazionale e internazionale, nonché istituzioni nazionali, regionali e comunali;
  • svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica;
  • promuovere e diffondere la cultura liberale attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio televisione, internet, social network).

Per il conseguimento degli scopi statutari l’associazione coordina attività editoriali e formative, entra in rapporto e collabora con altre associazioni, istituzioni pubbliche e private, compie studi e ricerche, anche su mandato delle istituzioni rappresentative, formula proposte da sottoporre all’attenzione del mondo politico e istituzionale e promuove la raccolta di adesioni, sottoscrizioni e firme per proposte di legge di iniziativa popolare.

 

Art. 3 – durata

La durata dell’associazione è illimitata.

L’Associazione potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

 

Art. 4 – soci

Sono soci tutti coloro i quali risultino regolarmente iscritti all’associazione.  Si distinguono in:

  • fondatori
  • ordinari
  • benemeriti

Sono soci fondatori tutti coloro che partecipano alla costituzione dell’associazione e contribuiscono al fondo di dotazione della stessa.  Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza. Sono soci benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può designare quali soci onorari persone fisiche che si sono distinte per particolari meriti scientifici o professionali attinenti alle finalità dell’Associazione.  I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale e di iscrizione.

 

 

Art. 5 – ammissione

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che hanno raggiunto la maggiore età, cittadini italiani o stranieri, e le persone giuridiche, riconosciute e non, con sede legale in Italia o all’estero.

Tutti coloro i quali intendono iscriversi all’associazione devono presentare apposita domanda in carta semplice, corredata dalla presentazione di uno dei soci, indirizzata al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo, nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda, deve esprimersi sull’accoglimento o sul rigetto dell’istanza, con giudizio motivato in caso di rigetto, avverso il quale è ammesso il ricorso all’assemblea dei soci entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

L’iscrizione all’Associazione decorre dalla data in cui è stata accolta la domanda.

Lo status di socio non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

La quota associativa non è rivalutabile né ripetibile.

 

Art. 6 – diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività sociali e alle assemblee sociali.  Godono dell’elettorato attivo e passivo alle cariche elettive.

I soci partecipano alla vita dell’associazione, svolgendo mansioni e attività finalizzate al raggiungimento dell’oggetto e degli scopi sociali.

I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto; di osservare e dare esecuzione alle deliberazioni e risoluzioni adottate dagli organi sociali; di pagare entro trenta giorni dall’iscrizione e all’inizio di ogni anno solare la quota sociale nell’ammontare fissato dal Consiglio direttivo.

Le prestazioni non professionali offerte dai soci per il buon funzionamento dell’associazione e per l’organizzazione delle attività promosse dall’associazione sono rese a titolo gratuito.

 

Art. 7 – decadenza ed espulsione dei soci

Il socio cessa di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria, la quale può essere presentata in ogni momento per iscritto al Presidente del Consiglio direttivo;
  • morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti e per le persone giuridiche;
  • morosità protrattasi per oltre 3 mesi dalla scadenza del termine per il versamento della quota associativa;
  • espulsione deliberata dall’assemblea straordinaria su proposta del Consiglio direttivo.

L’espulsione deve essere deliberata dall’Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio direttivo.  La decadenza per morosità deve essere deliberata dall’Assemblea ordinaria o straordinaria, su proposta del Consiglio direttivo.

L’espulsione è adottata nei confronti del socio che danneggia materialmente o moralmente l’Associazione o ponga in essere condotte che pregiudicano od ostacolano le attività o le finalità perseguite dall’Associazione.  La proposta di espulsione, contenente la descrizione degli addebiti, deve essere comunicata, a mezzo posta raccomandata, al socio almeno dieci giorni prima della dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla stessa.

L’Assemblea delibera solo dopo aver letto la proposta di espulsione avanzata dal Consiglio direttivo e sentito il socio se presente.

Il socio espulso, nel termine di dieci giorni dalla delibera o dalla sua comunicazione, a mezzo posta raccomandata, se assente all’assemblea di cui al comma precedente, può far ricorso al collegio dei probi viri a norma dell’art. 23. La decisione dei probiviri è inappellabile.

Il socio espulso non può essere riammesso nell’Associazione, salvo che non sia accolto il suo ricorso dai probiviri.

 

Art. 8 – organi

Gli organi sociali sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei probiviri;
  • il Comitato tecnico-scientifico
  • il Revisore unico.

Nessuna delle cariche dà diritto a una retribuzione.

 

Art. 9 – Assemblea

L’Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, è costituita dalla generalità dei soci, anche onorari.

Le deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti.

L’Assemblea viene convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

 

Art. 10 – diritti di partecipazione

Tutti i soci potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie.

I soci potranno validamente esprimere il proprio voto solo se in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da un altro associato, salvo nei casi di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, di promozione dell’azione di responsabilità e in occasione dell’elezione delle cariche sociali.

Ogni socio può rappresentare con delega scritta non più di due associati.

 

Art. 11 – compiti dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria delibera:

  • l’approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario;
  • l’approvazione del bilancio preventivo;
  • l’approvazione del programma annuale formulato dal Consiglio direttivo;
  • l’elezione del Consiglio direttivo;
  • l’elezione del Collegio dei Probiviri;
  • la ratifica degli atti urgenti di straordinaria amministrazione assunti dal Consiglio direttivo;
  • la ratifica della costituzione del comitato scientifico e della nomina dei suoi componenti adottata dal Consiglio direttivo;
  • la ratifica della costituzione delle commissioni consultive e di lavoro non permanenti, nominate dal Consiglio direttivo;
  • la ratifica della nomina, operata dal Consiglio direttivo, dei rappresentanti dell’Associazione negli organismi ai quali aderisce;
  • su tutti gli altri argomenti non rientranti nelle competenze dell’Assemblea straordinaria.

All’Assemblea straordinaria compete deliberare:

  • sulle proposte di modifica dello statuto;
  • sullo scioglimento dell’Associazione;
  • sull’espulsione dei soci;
  • sulla promozione di azioni di responsabilità.

L’Assemblea delibera sulla decadenza per morosità dei soci, o in sessione ordinaria, o in sessione straordinaria, a discrezione del Consiglio direttivo.

 

Art. 12 – convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata, in seguito a deliberazione del Consiglio direttivo che ne stabilisce l’ordine del giorno, dal Presidente dell’Associazione che ne fissa la data, l’ora e la sede.

L’Assemblea può essere altresì convocata:

  1. su richiesta del Presidente dell’Associazione;
  2. su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera b), il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea non oltre quindici giorni dal ricevimento della formale richiesta, la cui seduta deve essere comunque tenuta entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell’Assemblea può avvenire, mediante pubblicazione sul sito o sulla pagina facebook dell’associazione, alternativamente a mezzo fax, raccomandata A/R o brevi manu, posta elettronica o telegramma.

L’avviso di convocazione deve indicare l’ordine del giorno, la data, il luogo, l’ora sia della prima che della seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria deve riunirsi almeno una volta l’anno.

 

Art. 13 – validità assembleare

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, personale o in delega, della maggioranza assoluta degli associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti, personalmente o a mezzo delega, due terzi degli associati e delibera con l voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria non possono essere indette in seconda convocazione prima che sia trascorsa un’ora dalla prima convocazione e non oltre le tre ore.

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, personale o in delega, della maggioranza assoluta degli associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono validamente assunte solo se la materia è indicata nell’ordine del giorno comunicato con l’avviso di convocazione.

 

Art. 14 – sedute

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, il quale prima di aprire i lavori accerta la validità della costituzione.

Segretario dell’Assemblea è la persona nominata dall’assemblea, la quale provvede a redigere verbale riassuntivo delle dichiarazioni rese e delle deliberazioni adottate.

Il verbale, redatto su apposito registro vidimato, deve essere letto all’Assemblea al termine dei lavori e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 15 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto di un numero di membri da 5 a 9, eletti dall’Assemblea tra i soci con diritto di voto.

Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I membri del Consiglio direttivo nominano a maggioranza assoluta il Presidente, il Tesoriere ed il Presidente del Comitato tecnico-scientifico.

Tutti gli incarichi si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

 

Art. 16 – compiti del Consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio direttivo:

  • dirigere, amministrare ed organizzare l’Associazione;
  • adottare gli atti di ordinaria amministrazione o quelli di straordinaria amministrazione necessari e opportuni per attuare le finalità e gli scopi previsti dallo statuto, eccezion fatta per l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari o postali, che competono al Presidente;
  • redigere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico-finanziario;
  • redigere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo;
  • redigere e custodire la documentazione contabile e fiscale imposta dal vigente ordinamento o da future disposizioni di legge o richiesta dall’Assemblea;
  • redigere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno il programma delle iniziative e delle azioni che si intendono assumere nell’anno solare successivo;
  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • nominare i componenti del Comitato tecnico- scientifico;
  • proporre all’Assemblea soci onorari;
  • proporre all’approvazione dell’Assemblea l’espulsione o la decadenza dei soci;
  • fissare la quota sociale d’iscrizione e il contributo annuale;
  • deliberare sulla convocazione dell’Assemblea in sessione ordinaria e straordinaria;
  • fissare l’ordine del giorno dell’Assemblea;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni, relativi all’attività sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • attuare le deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
  • nominare i rappresentanti dell’Associazione negli organismi ai quali la stessa aderisce;
  • nominare eventuali commissioni consultive o di lavoro, non permanenti.

 

Art. 17 – convocazione

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.  Alle riunioni del Consiglio partecipa il Presidente del comitato tecnico-scientifico, quando sono in discussione argomenti e tematiche d’interesse del comitato.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato entro cinque giorni dal Presidente ogni qualvolta sia richiesto da almeno due consiglieri.

La convocazione deve essere comunicata almeno tre giorni prima per iscritto, a mezzo fax o posta elettronica o telegramma, a ciascun consigliere.

In casi di urgente e indifferibile necessità, il Consiglio direttivo può essere convocato ad horas con qualsiasi mezzo idoneo.

 

Art. 18 – delibere

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto.

Non è ammessa la delega ad altro consigliere.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vicario.

Il Consiglio è validamente costituito solo se è presente la maggioranza dei componenti.  Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.  In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il verbale della seduta è redatto da uno dei consiglieri, occasionalmente designato dal Consiglio.  Al temine della riunione il verbale, contenuto in apposito registro vidimato, dovrà essere sottoscritto dal Presidente e da tutti i consiglieri presenti, anche se dissenzienti o astenuti.

 

Art. 19 – dimissioni

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento definitivo o altro motivo o causa che comporti la cessazione della carica di consigliere, il Consiglio è tenuto a convocare immediatamente l’assemblea dei soci per procedere alla nomina dei sostituti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri venuti meno.

Il Consiglio direttivo è sciolto di diritto ove per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei suoi componenti.  In tal caso, i consiglieri rimasti in carica provvederanno immediatamente a convocare l’Assemblea dei soci.

 

Art. 20 – il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.

Convoca e presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria, fissandone la data, il luogo e l’ora.

Convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo, alle quali può invitare persone fisiche, anche se non rivestono la qualità di socio, particolarmente esperte su materie ed argomenti all’ordine del giorno.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, può delegare taluni poteri al Vice presidente ovvero conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti a consiglieri o ai soci o persone fisiche estranee all’Associazione.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo.

E’ responsabile della struttura tecnico-operativa dell’Associazione e ne garantisce il funzionamento.  Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti Dall’Associazione.  Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

 

Art. 21 – il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile dell’andamento contabile.  E’ tenuto alla custodia dei libri e delle scritture contabili.

E’ incaricato di procedere alla riscossione delle quote sociali, alla raccolta dei mezzi finanziari, dei contributi, dei lasciti.

Grava sul Tesoriere l’onere di provvedere all’eventuale pagamento delle spese, tributi, oneri, imposte e spese a carico dell’Associazione.

E’ tenuto a gestire e vigilare sui conti e sui depositi intestati all’Associazione.

 

Art. 22 – il Revisore unico

Il Revisore unico ha il compito di verificare la corretta tenuta della contabilità nonché della regolare formazione del bilancio preventivo e consuntivo sui quali redige apposita relazione.  Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

 

Art. 23 – il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è un organo dell’associazione, costituito su deliberazione dell’Assemblea.  E’ composto da tre membri, nominati dall’Assemblea tra i soci.  Il più votato dall’Assemblea assume la veste di Presidente. Non possono ricoprire la carica i membri del Consiglio direttivo.

Il Collegio dura in carica tre anni.

Il Collegio giudica sui ricorsi presentati dai soci ai sensi dell’art. 7 nelle procedure di espulsione o di decadenza per morosità.

Il Collegio dei probiviri può essere investito della competenza a decidere sulle controversie insorte tra i singoli associati e l’Associazione.

Delibera a maggioranza assoluta.

 

Art. 24 – Comitato scientifico e Commissioni non permanenti

Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato tecnico-scientifico, composto da personalità di elevata e comprovata competenza in ambito giuridico e/o economico.

Il Comitato svolge funzioni di consulenza e ricerca.  Ciascun componente può essere revocato o sostituito in qualunque momento, senza necessità di giusta causa.

Il Consiglio direttivo può costituire commissioni o dipartimenti di lavoro, in funzione di supporto tecnico-operativo, su tematiche specifiche.  All’uopo nomina i componenti, scegliendoli tra i soci, ancorché onorari.  I componenti decadono dalla carica con la fine del mandato del Consiglio direttivo.

 

Art. 25 – patrimonio

Le entrate dell’associazione sono:

  • il fondo iniziale di dotazione versato dai soci fondatori;
  • le quote sociali di iscrizione e il contributo annuale;
  • le oblazioni, donazioni, legati, sovvenzioni pubbliche o private, finanziamenti pubblici o privati, sponsorizzazioni di persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, contributi e fondi dell’U.E. o organismi internazionali pubblici o privati;
  • i proventi derivanti da iniziative promozionali (feste, eventi, sottoscrizioni, premi etc.) finalizzate al finanziamento dell’Associazione.

 

Art. 26 – retribuzione

Tutti gli associati svolgeranno la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Le prestazioni di lavoro o di collaborazione a tempo pieno o definito – da chiunque prestate – saranno retribuite a norma di legge e di CCNL.  E’ comunque fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

 

Art. 27 – anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 28 – scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci aventi diritto al voto.

Con la stessa maggioranza l’Assemblea nominerà i liquidatori determinandone i poteri.

All’atto di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione nel rispetto della lettera b), comma 8, dell’art. 148 del dpr 917/86.

 

Art. 29 – eventuale riconoscimento della personalità giuridica

Il Consiglio direttivo può, in qualsiasi momento della vita dell’Associazione, chiedere il riconoscimento della personalità giuridica; in tal caso il Presidente dell’Associazione è autorizzato ad introdurre nello statuto sociale tutte le modificazioni che dovessero essere richieste dall’Autorità competente senza bisogno di una deliberazione dell’Assemblea.

 

Art. 30 – rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento al codice civile e alle vigenti disposizioni in materia, dall’art. 4 del dpr 633/72 e dall’art. 148 del dpr 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 31 – natura delle clausole

Il presente statuto costituisce parte integrante e sostanziale del’atto costitutivo.

 

Letto, approvato e sottoscritto